Il GDPR ha introdotto responsabilità e gestione del rischio, creando la matrice comune per tutte le attuali normative digitali europee
Archiviazione e conservazione non sono la stessa cosa: distinguerle tutela compliance, GDPR, valore legale ed efficienza HR.
Come eliminare il panico da smarrimento dati e proteggere il valore legale dei tuoi archivi digitali.
L’importanza della conservazione a norma per mettere in sicurezza la tua azienda dopo il finanziamento.
Con l’introduzione dell’Art. 2-quaterdecies del Codice Privacy il legislatore italiano ha operato un fondamentale raccordo normativo per armonizzare la flessibilità del GDPR con la nostra consolidata tradizione giuridica.
L’avvio del RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) ha introdotto importanti novità operative per le imprese soggette agli obblighi di gestione dei registri di carico e scarico. Tra i temi che stanno generando maggiore incertezza c’è quello legato ai termini di conservazione elettronica dei registri vidimati nel corso del 2025.
L’adozione con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 delle nuove Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione rappresenta il culmine di un articolato percorso di consultazione pubblica avviato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel 2024.
Nonostante l’obbligo della conservazione digitale, almeno per alcune tipologie documentali, sia stato introdotto già nel 2018, molte aziende fanno ancora fatica a orientarsi. È fondamentale capire quali siano i veri obblighi normativi e le azioni da intraprendere per garantire la piena compliance.
A novembre 2024 l’ANAC ha pubblicato la bozza delle nuove “Linee Guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione”, proseguendo il percorso di affiancamento alle organizzazioni iniziato nel luglio 2023.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato l’attenzione sul trattamento dei metadati delle email, sostenendo che: possono costituire dati personali e di conseguenza rientrare nell’ambito del GDPR; la conservazione oltre 21 giorni dei metadati fa rientrare tale trattamento nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (controllo a distanza dell’attività dei lavoratori).
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