‘CRSD’ Corporate Sustainability REPORTING Directive: recepita la direttiva

Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva

Dal 25 settembre 2024 è ufficialmente in vigore il decreto di recepimento italiano, D.Lgs. 2024/125 (pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024).

 

Chi è interessato?

Saranno interessate le aziende indicate nello schema sottostante che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.

Quando

Soggetti interessati

Dal 2025(anno fiscale 2024) Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 500totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
Dal 2026(anno fiscale 2025) Imprese di grandi dimensioni Totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250
Dal 2026(anno fiscale 2025) Gruppi di grandi dimensioni Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Nei casi in cui la verifica del superamento dei limiti numerici venga effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, i limiti relativi al totale dello Stato patrimoniale e dei ricavi sono maggiorati del 20% (30 milioni per l’attivo e 60 milioni per i ricavi)
Dal 2027(anno fiscale 2026) Piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) Alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25 milioni di euro;ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 900.000 euro e inferiori a 50 milioni di euro;numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250
Dal 2029(anno fiscale 2028) Società figlie e succursali di società madri extra-europee La capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e:un’impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRDuna succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente

Non rientrano nell’ambito di applicazione le microimprese , anche qualora siano quotate nei mercati regolamentati dell’Unione, le PMI non quotate e le cooperative di grandi dimensioni.

 

Ulteriori aspetti introdotti per le imprese operanti in Italia

Il decreto di recepimento italiano introduce ulteriori aspetti che riguardano le imprese operanti in Italia:

  1. Informazione dei rappresentanti dei lavoratori
    In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva europea, il decreto richiede alle aziende di prevedere modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle informazioni sulla sostenibilità e di discuterne, fornendo loro i mezzi per ottenere e verificare tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori devono, a loro volta, comunicare i loro eventuali pareri all’organo amministrativo e di controllo.
  2. Specifiche sulla relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi
    La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli ESRS, o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità europei. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale dovranno chiedere di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi. Qualora non siano fornite tutte le informazioni necessarie, la società figlia o la succursale redigeranno la relazione di sostenibilità con le informazioni in loro possesso e rilascerà una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. La stessa cosa nel caso in cui la società madre extra-europea non metta a disposizione l’attestazione sulla conformità.
  3. Indicazioni sulla attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità
    Il decreto di recepimento prevede come unico soggetto abilitato a svolgere l’attività di attestazione i revisori legali dei conti iscritti nel Registro e che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. L’attività può essere svolta dallo stesso revisore incaricato della revisione legale del bilancio o da un diverso revisore legale. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob condurranno uno studio, alla luce dell’esperienza degli altri Stati membri, per analizzare i benefici e gli oneri derivanti dall’eventuale scelta di legittimare prestatori indipendenti.
  4. Responsabilità e sanzioni
    La responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità alla legge è prevista in capo agli amministratori delle società obbligate; gli stessi sono tenuti ad adempiere ai relativi obblighi secondo criteri di professionalità e diligenza. Per i primi due anni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, le sanzioni, di tipo amministrativo, non possono superare i 125.000 euro per le società di revisione e per i revisori di sostenibilità l’importo non supera i 50.000 euro.

 

Siamo al tuo fianco

Il recepimento della CRSD segna una svolta fondamentale per le imprese italiane nel percorso verso una gestione più trasparente e sostenibile. Oltre ad adeguarsi a requisiti normativi sempre più stringenti, le aziende hanno l’opportunità di differenziarsi nel mercato attraverso una rendicontazione credibile e responsabile. La sostenibilità non è più solo una scelta etica, ma un elemento strategico che può incrementare la competitività e attrarre investimenti, consolidando il rapporto di fiducia con clienti, partner e stakeholder.
In questo contesto, affidarsi a consulenti esperti può fare la differenza. Docuverse, con il suo team specializzato, è pronta a supportare le imprese nel garantire un’implementazione efficace e personalizzata delle nuove disposizioni. Dalla gestione delle relazioni con i rappresentanti dei lavoratori alla conformità delle relazioni sulla sostenibilità, forniamo un’assistenza mirata per trasformare gli obblighi normativi in opportunità di crescita e innovazione per il business.

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