LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC SUL WHISTLEBLOWING: VEDIAMO LE NOVITÀ

L’adozione con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 delle nuove Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione rappresenta il culmine di un articolato percorso di consultazione pubblica avviato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel 2024.

Le osservazioni pervenute hanno riguardato, in particolare:

  • – le garanzie di indipendenza del gestore delle segnalazioni;
  • – il coordinamento con la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR);
  • – l’interazione con discipline settoriali, come quelle bancarie e finanziarie. 

Struttura e finalità delle Linee guida n. 1/2025

Le Linee guida n. 1/2025 hanno una struttura analitica e marcatamente operativa, difatti il testo è articolato in sezioni dedicate:

  • – all’istituzione del canale interno; 
  • – alle modalità di gestione delle segnalazioni; 
  • – alle forme di segnalazione ammesse;  
  • – alle garanzie organizzative.

Il tutto con costante richiamo ai principi di riservatezza, autonomia e proporzionalità. 

Le nuove indicazioni si affiancano, senza sostituirle, alle precedenti Linee guida n. 311/2023 sulle segnalazioni esterne, completando il quadro di indirizzo dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità. 

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il ruolo dei canali interni, considerati il fulcro del sistema di whistleblowing.

In questa prospettiva, il whistleblowing non si configura come uno strumento sostitutivo delle ordinarie procedure di accertamento, ma come una leva di attivazione dei presìdi interni già esistenti, destinata a integrarsi stabilmente nell’assetto organizzativo dell’ente e a rafforzare in modo sistemico i meccanismi di prevenzione e controllo.

Vediamo quali sono le principali novità.

Coinvolgimento obbligatorio delle organizzazioni sindacali

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023. Le Linee guida precisano che tale coinvolgimento è obbligatorio, sebbene non vincolante, e che la sua omissione comporta la non conformità della procedura, con conseguente esposizione al potere sanzionatorio dell’ANAC.

L’interlocuzione con le rappresentanze sindacali non è richiesta solo in fase di prima istituzione del canale, ma anche in occasione di modifiche sostanziali o aggiornamenti della procedura, rafforzando così il profilo partecipativo del sistema.

Modalità di segnalazione: scritta e orale

Per la forma scritta, si privilegiano piattaforme informatiche dedicate, ritenute più idonee a garantire sicurezza e riservatezza. L’uso della posta elettronica ordinaria o della PEC è considerato inadeguato, salvo l’adozione di specifiche misure di sicurezza individuate nell’ambito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Per la forma orale, sono ammesse:

  • – linee telefoniche; 
  • – messaggistica vocale; 
  • – incontri diretti, organizzati tempestivamente e in riservatezza, anche in locali interni.

Il ruolo chiave del gestore del canale interno e la gestione dei conflitti di interesse

La figura del gestore del canale interno di segnalazione rappresenta uno degli elementi più delicati e strategici dell’intero sistema di whistleblowing. Le Linee guida ANAC dedicano a questo ruolo un’attenzione specifica, chiarendo che la gestione delle segnalazioni deve essere affidata a soggetti dotati di effettiva autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza rispetto alle strutture e alle persone potenzialmente coinvolte.

Secondo l’Autorità, il gestore deve poter operare senza interferenze da parte dell’organo di indirizzo, sia nel settore pubblico sia in quello privato. A quest’ultimo è preclusa ogni ingerenza nelle singole istruttorie, ferma restando una funzione di monitoraggio generale sul corretto funzionamento del sistema. La gestione del canale può essere affidata anche a un soggetto esterno, purché siano garantiti gli stessi requisiti di autonomia e sia definito un assetto contrattuale e organizzativo chiaro in termini di poteri, responsabilità e flussi informativi.

Particolare rilievo è attribuito alla prevenzione dei conflitti di interesse e al rischio di cumulo di incarichi. Le Linee guida richiedono che tali profili siano disciplinati preventivamente negli atti organizzativi o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo anche adeguati meccanismi di sostituzione del gestore. In questo quadro, la formazione specifica del gestore assume un ruolo centrale, configurandosi come presupposto essenziale per garantire un funzionamento effettivo e conforme del sistema di whistleblowing.

Gestione delle segnalazioni e tutela della riservatezza

Le Linee guida ANAC chiariscono che l’efficacia del whistleblowing dipende non dalla sola esistenza del canale di segnalazione, ma dalla capacità dell’Azienda di gestire le segnalazioni in modo coerente, tempestivo e riservato. La fase di gestione operativa rappresenta, infatti, il momento in cui si misura concretamente la funzionalità del sistema.

La riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione deve essere garantita in ogni fase, anche quando si renda necessario il coinvolgimento di altre strutture interne. A tal fine, le Linee guida richiamano il rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

La Delibera n. 479/2025 e il raccordo con le Linee guida 311/2023

La Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 modifica le Linee guida n. 311/2023 per allinearle ai canali interni. Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnalano:

  • – la precisazione della facoltatività, e non obbligatorietà, del trattamento delle segnalazioni anonime nei canali interni, con obbligo di disciplinare la scelta nei Regolamenti;
  • – la riformulazione delle indicazioni sull’uso della posta elettronica e sulla protocollazione riservata, con un maggiore coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale;
  • – il chiarimento sul concetto di “condivisione del canale di segnalazione” tra enti di minori dimensioni, ferma restando la responsabilità di ciascuna Azienda;
  • – la revisione delle condizioni di accesso al canale esterno ANAC, riconoscendo espressamente la possibilità di ricorrervi anche quando l’ente non sia obbligato ad attivare un canale interno.

Il coordinamento con GDPR, Modelli 231 e vigilanza bancaria

Le nuove Linee guida ANAC delineano un assetto che richiede un coordinamento sistematico con altri complessi normativi che incidono direttamente sull’organizzazione degli enti, in particolare degli intermediari bancari e finanziari. Il whistleblowing emerge così come un presidio trasversale, destinato a integrarsi nei sistemi di governance e controllo interno.

Un primo profilo centrale riguarda il raccordo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Le Linee guida valorizzano l’approccio basato sul rischio e il ricorso alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), in coerenza con il GDPR. La scelta dei canali di segnalazione, delle misure di sicurezza e delle modalità di conservazione dei dati deve essere adeguatamente motivata e documentata, rafforzando il principio di accountability in capo all’ente.

Un ulteriore ambito di integrazione concerne i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001. Le Linee guida n. 1/2025 chiariscono che i presìdi di whistleblowing costituiscono parte integrante del Modello 231, imponendo una revisione coordinata delle procedure interne, dei flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza e dei sistemi disciplinari. Particolare attenzione è richiesta nei casi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, che deve essere regolata da assetti contrattuali idonei a definire in modo chiaro ruoli, poteri e responsabilità.

Per gli intermediari bancari e finanziari, il coordinamento si estende anche alla normativa di vigilanza di settore, che già prevede specifici obblighi in materia di segnalazioni interne. Le indicazioni ANAC impongono un’attenta armonizzazione tra i sistemi di whistleblowing previsti dalla disciplina settoriale e quelli introdotti dal D. Lgs. n. 24/2023, evitando sovrapposizioni e assicurando, al contempo, l’autonomia del gestore delle segnalazioni rispetto agli organi di vertice.

Ne emerge un modello multilivello di compliance, nel quale il whistleblowing non si configura come un adempimento isolato, ma come elemento strutturaledei sistemi di controllo interno, di gestione dei rischi e di governo societario.

Considerazioni finali

Le Linee guida n. 1/2025 e la Delibera n. 479/2025 consolidano il whistleblowing in Italia, passando da adempimenti formali a implementazioni qualitative. Diventa elemento strutturale di governance, controlli interni e gestione rischi. La loro efficacia dipenderà dalla traduzione in procedure concrete e dal dialogo tra ANAC, operatori e dottrina.

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