L’O.d.v. può essere nominato gestore delle segnalazioni? 

Il d.lgs. 24/2023 non individua i soggetti specifici che possono assumere il ruolo di gestori delle segnalazioni.

Da un’attenta lettura del d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, si comprende che all’O.d.v. non è attribuito alcun potere di gestione, poiché questo organismo viene qualificato come un apparato autonomo, privo di ruoli impeditivi e/o sanzionatori diretti, che svolge la sua funzione di vigilanza in modo indipendente. Restando, quindi, esterno alla compagine societaria anche la giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass. Pen. Sez. VI n. 23401/2022) ha affermato che, nello svolgere i compiti di controllo all’interno dell’azienda, l’O.d.v. non può avere connotazioni di tipo gestorio perché minerebbero la sua autonomia.

Tale conflitto di interessi nella gestione della segnalazione comporta, in primo luogo, che l’esercizio del potere di decisione sul trattamento delle stesse, nonché l’avvio di investigazioni interne, potrebbe non essere compatibile con l’autonomia e l’indipendenza richiesta all’O.d.v.

Inoltre, il d.lgs. n. 231/2001 dispone che l’O.d.v. svolga una mera funzione di controllo, che non si traduce nel potere di impedire la commissione del reato altrui, non avendo appunto i membri dell’O.d.V. poteri gestori e non disponendo, quindi, di poteri impeditivi dell’evento.

Per quanto concerne gli enti di piccole dimensioni, ai quali l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001 consente che i compiti di vigilanza (e quindi il ruolo di O.d.v.) possano essere svolti direttamente dall’organo dirigente, va evidenziato, tuttavia, il rischio di possibili conflitti di interesse in quanto i ruoli apicali aziendali potrebbero non avere l’autonomia della gestione richiesta dal d.lgs. 24/2023. Inoltre, l’organo dirigente, venendo a conoscenza dell’identità del segnalante durante la gestione delle segnalazioni, questi potrebbe non essere tutelato da eventuali ritorsioni.Poiché la questione è alquanto controversa, è opportuno che l’azienda valuti attentamente se sia conveniente o meno affidare l’incarico gestore ad un soggetto, interno o esterno, che sia “autonomo dedicato e con personale specificamente formato“, come richiesto dall’art. 4 del d.lgs. 24/2023.